Noleggio veicoli senza conducente

L'attività di noleggio di veicoli senza conducente si concretizza quando un'azienda, mette a disposizione del cliente, un veicolo.

Cos'è

L'attività di noleggio di veicoli senza conducente si concretizza quando un'azienda (locatore), dietro corrispettivo, mette a disposizione del cliente (locatario), per le esigenze di quest'ultimo un veicolo. Si individuano per veicoli quelli definiti dall'art. 46 del Codice della Strada e classificati dall'art. 47 dello stesso Codice della Strada. Tuttavia fra i veicoli muniti di carta di circolazione possono essere adibiti a noleggio (locazione senza conducente come da dicitura del Codice della Strada) solo quelli previsti dall'art. 84 del Codice della Strada. Pertanto varie tipologie di veicoli possono essere adibiti a noleggio quali ad esempio biciclette, autovetture, veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, veicoli ad uso speciale ed adibiti al trasporto di cose, ecc. L'attività di noleggio senza conducente può essere svolta in modalità esclusiva o come attività accessoria (es. carrozzerie o officine che forniscono auto di cortesia).

A chi si rivolge

Agli operatori del settore.

Cosa si ottiene

L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente e' sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentarsi al comune nel cui territorio e' la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio e' presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la SCIA.

In caso di subingresso, modifica della ragione sociale o cessazione definitiva dell'attività occorre presentare una COMUNICAZIONE.

Come si ottiene

La SCIA o la COMUNICAZIONE devono essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma regionale disponibile sul portale Accesso Unitario, tramite il link sotto indicato.

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale

Tempi e vincoli

La SCIA e la COMUNICAZIONE sono immediatamente efficaci.