Cos'è
Le forme speciali di vendita previste e regolate dal D.lgs 114/1998 sono: -Spacci interni; -Distributori automatici; -Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione; -Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori; -Commercio elettronico. Per “vendita diretta a domicilio del consumatore” si intende la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i., come modificato dall’art. 69 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i., effettuate tramite la raccolta di ordinativi presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento e di svago. Per “incaricato alla vendita diretta a domicilio del consumatore”, si intende colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. Per "impresa o imprese", si intendono l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio del consumatore. Le “vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione – commercio on line”, sono forme speciali di vendita al dettaglio, che si distinguono dal commercio su aree private e dal commercio su aree pubbliche ed è soggetta alla disciplina dell’art. 18 del D.Lgs 114/98 e s.m.i., come modificato dall’art. 68 del D.Lgs 59/2010. Per vendita per corrispondenza si intende la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto tramite cataloghi, televisione o altri sistemi di comunicazione con consegna al cliente attraverso il servizio postale o tramite corrieri privati. Per “commercio elettronico” si intende l’attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito Web (e-commerce) di appartenenza del soggetto che svolge effettivamente l’attività di vendita nei confronti del consumatore finale ed è soggetta alla predetta disciplina. L’operatore che intende vendere sia all’ingrosso che al dettaglio ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito distinte per le due attività. In tal modo, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività. Per “distributore automatico” si intende un macchinario che eroga prodotti selezionati dall’utente, previo pagamento degli stessi, indicati sul distributore. Le Imprese devono segnalare al Comune dove intendono esercitare l’attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici, nel settore alimentare e non alimentare, oltre a comunicare le variazioni intervenute e la cessazione dell’attività. Tutti i distributori automatici devono recare la ragione sociale dell’impresa utilizzatrice, inamovibile e leggibile. Per i distributori di generi non alimentari il trasferimento di un apparecchio in una sede diversa da quella originariamente indicata, la dismissione di un apparecchio e la installazione di distributori in altre strutture, all’interno del Comune dove l’Impresa già opera, sono segnalate dall’Impresa al Comune competente per territorio entro 90 giorni. Nel caso si proceda all’installazione di ulteriori distributori di generi non alimentari in sede per la quale l’Impresa abbia già dato comunicazione al Comune, ovvero si proceda a una sostituzione dei medesimi, non è dovuta alcuna segnalazione al Comune. Per i distributori di generi alimentari le variazioni inerenti il trasferimento di un apparecchio in una sede diversa da quella originariamente indicata, la dismissione di un apparecchio e l'installazione di ulteriori distributori anche in altre strutture, all'interno del Comune dove l'Impresa già opera, non sono assoggettate alla presentazione della SCIA. Sussiste, comunque, l'obbligo di presentare ogni 6 mesi l'aggiornamento della "Notifica" ai fini della Registrazione di cui all'art. 6 del Reg. CE 852/2004. È vietata la vendita, mediante distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Per “spaccio interno” si intende la forma speciale di vendita prodotti di cui all’art. 16 del D. Lgs. 114/98 come modificato dall’art. 68 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i., effettuata a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi. La vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.