Adempimenti relativi i limiti acustici normativi delle attività produttive e il commercio

Applicazione del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee in deroga ai limiti acustici normativi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2022.

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Cos'è

Il presente Regolamento si applica alle attività temporanee e alle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità. A tal fine valgono le definizioni di cui alla Delibera di G. R. n. 1197 del 21/09/2020

A chi si rivolge

Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della legge 447/95 e dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001, i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti normativi, secondo gli indirizzi della Delibera di G. R. n. 1197 del 21/09/2020.

Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le fonti di rumore derivanti dai comportamenti umani che disturbano le occupazioni ed il riposo delle persone, quali schiamazzi e l’utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, o da responsabilità circa gli strepiti di animali o di altre fattispecie disciplinate dall’art. 659 del Codice Penale.

Cosa si ottiene

- ART. 3 CANTIERI


- 3.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L’USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE


1. Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. Devono, altresì, essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico.


2. In attesa del decreto ministeriale di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.


3.2 LIMITI DI ORARI PER LE ATTIVITÀ DI CANTIERE


3. L’attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta:

  • di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
  • le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l’impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”), di mezzi d’opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti secondo i criteri di cui ai successivi punti, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

3.3 LIMITI DI RUMORE PER LE ATTIVITA’ DI CANTIERE
CANTIERI ESTERNI


4. Durante gli orari in cui è consentito l’utilizzo di macchinari rumorosi non deve mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura TM ≥10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori.


5. Durante gli orari in cui non è consentita l’esecuzione di lavorazioni disturbanti e l’impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura TM ≥10 minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.


CANTIERI INTERNI


6. Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all’interno dell’edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro.


7. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:


a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.


8. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.


3.4 CASI PARTICOLARI


9. Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, nei casi documentabili di:
a) necessità di ripristino urgente dell’erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.)
b) situazione di pericolo per l’incolumità della popolazione.


3.5 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI


a) ATTIVITÀ CHE RISPETTANO I LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE


10. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.4 necessita di comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività, come da Mod. 1 della DGR 1197/2020. L’attività di cantiere può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di
integrazioni o un motivato diniego da parte dell’Amministrazione.

11. La suddetta comunicazione, nel caso in cui l’attività di cantiere riguardi un intervento subordinato:

  • alla presentazione di SCIA o CILA, dovrà essere allegata contestualmente alla presentazione della SCIA/CILA;
  • al rilascio di Permesso di costruire, dovrà essere allegata alla Comunicazione di Inizio Lavori.


b) ATTIVITÀ CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE

12. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o gli orari di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico, almeno 45 giorni prima dell’inizio delle attività, con le modalità previste nel Mod. 2 della DGR 1197/2020, corredata della documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta.

13. In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al Mod. 3 della DGR 1197/2020, allo Sportello Unico, e ad Arpae, per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell’inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un’autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell’appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell’Amministrazione. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l’elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili. Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell’autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo Sportello Unico e ad Arpae, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell’avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l’impatto acustico. L’attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell’Amministrazione.


14. Copia dell’autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all’esterno dell’area di cantiere ai fini dell’informazione al pubblico.


15. Resta salvo il potere del Comune di Alseno, di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.


16. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell’autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell’attività di cantiere.


17. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l’utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l’esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l’autorizzazione.

ART. 4 ATTIVITA’ AGRICOLE


1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge, di un espresso provvedimento di autorizzazione, e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.


2. Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercite con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare allo Sportello Unico apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:

  • in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell’attività), l’eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell’attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
  • in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell’attività), l’istanza deve essere corredata da valutazione dell’impatto acustico prodotto e l’eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

ART. 5 MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO


5.1 DEFINIZIONE


1. Le manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, sono:

  • i concerti;
  • gli spettacoli;
  • le feste popolari;
  • le sagre;
  • le manifestazioni sportive;
  • le manifestazioni sindacali;
  • le manifestazioni di partito;
  • le manifestazioni di beneficenza;
  • le celebrazioni;
  • i luna park;
  • le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi, ecc.);

con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora con impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producano inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.


È fatta salva la necessità di acquisire la preventiva autorizzazione amministrativa prevista dagli articoli 68 e 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.


2. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le manifestazioni a supporto dei pubblici esercizi, all’interno dei locali e a porte e finestre chiuse, ove non vengano superati i vigenti limiti di rumorosità, con particolare riferimento al c.d. “criterio differenziale”, asseverate da tecnico competente in acustica.


3. Sono escluse dall’obbligo di presentare comunicazione o istanza di autorizzazione le seguenti manifestazioni:


- processioni religiose
- sfilate di carnevale;
- le manifestazioni sportive, ludico motorie e motoristiche su strada, con impiego di soli altoparlanti e in assenza di diffusione musicale;
- le manifestazioni temporanee di particolare rilevanza e interesse pubblico organizzate dal Comune che sono oggetto di specifico provvedimento sindacale.


4. Non sono concesse deroghe in orari concomitanti con quelli di celebrazioni religiose effettuate all’interno degli edifici preposti al loro svolgimento e posti in prossimità del luogo della manifestazione; gli organizzatori devono informarsi circa gli orari delle funzioni religiose previste nei giorni dell’iniziativa.


5.2 VINCOLI E LIMITI ACUSTICI


5. Le manifestazioni temporanee in sito dedicato, ovvero ubicate nelle aree individuate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995, devono, di norma, rispettare i limiti acustici indicati nella Tabella A allegata del Regolamento.


6. Le manifestazioni temporanee in sito occasionale devono rispettare i limiti acustici indicati nella Tabella B.


Riconosciuto inoltre che l’utilizzo, consolidatosi nel tempo, di specifiche aree del territorio comunale per lo svolgimento di manifestazioni popolari e affini, sia da ritenersi espressione socio-culturale della comunità, è stata predisposta la Tabella C, in allegato, per agevolare l’individuazione dei limiti e vincoli a queste applicabili.


7. Le singole tabelle relative ad ogni sito individuato potranno essere oggetto di aggiornamento periodico da parte del Comune.


8. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A) LASmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle A, B e C, devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.


5.3 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI


a) MANIFESTAZIONI CHE RISPETTANO I LIMITI DI CUI ALLE TABELLE ALLEGATE


9. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alle allegate tabelle, necessita di comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività, come da Mod. 4 della DGR 1197/2020. La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell’Amministrazione.


b) MANIFESTAZIONI CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI CUI ALLE TABELLE ALLEGATE


10. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle allegate tabelle, possono richiedere allo Sportello Unico un’autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell’inizio della manifestazione, come da Mod. 5 della DGR 1197/2020. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, acquisito, eventualmente, il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta.


11. Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell’informazione al pubblico, copia dell’autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.


12. Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili devono essere autorizzate in maniera espressa. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.


13. È vietato iniziare le attività che comportano l’utilizzo di sorgenti sonore o l’esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l’autorizzazione.

Documenti

  PDF1,7M REGOLAMENTO COMUNALE DEROGA ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.pdf
  PDF357,6K Mod. 1 DGR 1197.2020.pdf
  PDF273,1K Mod. 2 DGR 1197.2020.pdf
  PDF380,5K Mod. 3 DGR 1197.2020.pdf
  PDF269,7K Mod. 4 DGR 1197.2020.pdf
  PDF271,9K Mod. 5 DGR 1197.2020.pdf