REQUISITI RICONOSCIMENTO
1. Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica e dimora abituale alla data degli eventi calamitosi nell’abitazione sgomberata come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dal Comune.
2. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare; NON interessa il domicilio.
3. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa (anche presso parenti/amici, roulotte/camper) NON assegnatario di un alloggio con oneri a carico della pubblica amministrazione.
4. Non sono cumulabili i contributi per l’autonoma sistemazione connessi agli eventi verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 e quelli connessi a precedenti eventi calamitosi. Pertanto:
- il nucleo familiare che, al 17 ottobre 2024, NON era ancora rientrato nell’abitazione sgomberata in conseguenza degli eventi di maggio 2023, oppure per luglio 2023 osettembre 2024, continua a percepire il CAS riconosciuto per quegli eventi (e il Comune/Unione rendiconta rispettivamente al Commissario straordinario o all’Agenzia) e non deve presentare alcuna domanda;
- il nucleo familiare che, al 17 ottobre 2024, pur essendo già rientrato nell’abitazione sgomberata in conseguenza degli eventi di maggio 2023 o luglio 2023 o settembre 2024, è stato nuovamente sgomberato può presentare domanda CAS per questi eventi e il Comune/Unione rendiconterà all’Agenzia.